Diritti dei passeggeri: Ritardi e cancellazioni

Cosa succede se l’autobus, il treno o l’aereo è in ritardo o è stato soppresso?

I ritardi sono tra i disagi più diffusi quando si viaggia, perché traffico intenso, condizioni atmosferiche difficili e altri ostacoli sono spesso imprevedibili. Tutti e tre i mezzi di trasporto principali hanno diritti ben definiti che valgono in caso di ritardi. Ci sono, tuttavia, diversi casi di ritardo: per il treno e l’aereo vale il ritardo accumulato dopo la partenza del mezzo, per l’autobus il ritardo riscontrato all’inizio del viaggio. Ancora più fastidioso di un ritardo è la soppressione di una partenza. In tutti i casi è previsto un risarcimento per tutti e tre questi diversi tipi di mezzo di trasporto. Il passeggero può anche richiedere di proseguire il viaggio con mezzi sostitutivi offerti dalla compagnia.

Ritardi e cancellazioni quando si viaggia in autobus

autobus

Chi viaggia in autobus può rilassarsi e viaggiare tranquillamente, perché tutelato, nella maggior parte dell’Europa, dal Regolamento dell’UE n. 181/2011 entrato in vigore il 1° marzo 2013. Il regolamento tutela, in maniera precisa, i diritti dei passeggeri, soprattutto quando si tratta di ritardi.

È tuttavia importante sapere che questa disposizione vale solo se si tratta di un percorso in autobus a lunga percorrenza di almeno 250 km. Inoltre questo vale solo se l’autobus non parte all’orario giusto dalla fermata stabilita. Se siete già in viaggio ed arrivate in ritardo alla vostra destinazione, allora non avete diritto ad un rimborso.

Nota: i diritti del passeggero non valgono in tutta gli stati dell’UE. Gli stati membri hanno la possibilità di farsi esentare per un periodo di 4 anni con un solo prolungamento di ulteriori 4 anni dal Regolamento dell’UE n. 181/2011. Questa esenzione è stata sfruttata, per esempio, dalla Gran Bretagna. Quindi se il tuo autobus da Londra a Manchester è in ritardo, allora non ti spetta alcun risarcimento.

Per ritardi di oltre 90 minuti e viaggi di oltre 3 ore e 250 km e/o cancellazione sono previsti i seguenti rimborsi:

  • spuntini e bevande gratis
  • in caso non ci sia una possibilità appropriata di viaggio, l’impresa deve farsi carico di un’eventuale sistemazione in hotel per non più di 2 notti per un prezzo massimo per pernottamento di 80 EURO

Per ritardi di oltre 120 minuti e di oltre 250 km sono previsti i seguenti rimborsi:

  • viaggio con mezzi alternativi offerti dalla compagnia oppure rimborso completo del biglietto di viaggio e, ove possibile, ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza

Nota: se l’autolinea non garantisce la possibilità di scelta, allora il viaggiatore ha diritto, non solo al rimborso del biglietto, bensì anche ad un risarcimento corrispondente al 50 % del prezzo del biglietto stesso

Ritardi e cancellazioni quando si viaggia in treno

treno

Mentre i ritardi degli autobus si riferiscono all’orario di partenza, i viaggiatori in treno possono chiedere il rimborso in caso di arrivo ritardato alla destinazione. I diritti dei viaggiatori per chi viaggia in treno sono regolati dal regolamento europeo n. 1371/2007.

Trenitalia prevede i seguenti rimborsi:

  • per viaggi di oltre 59 minuti viene rimborsato il 25 % del prezzo del biglietto oppure il prezzo intero se il viaggio non è stato intrapreso.
  • per viaggi di pari e/o oltre di 120 minuti viene rimborsato il 50 % del prezzo del biglietto oppure prezzo intero se il viaggio non è stato intrapreso.

Il rimborso può essere corrisposto in quanto segue:

  • con un bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto;
  • in contanti per pagamenti effettuati in contanti;
  • mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito

La richiesta di indennizzo può essere effettuata decorse 24 ore dall’effettuazione del viaggio e fino a dodici mesi successivi alla data nella quali si è verificato il ritardo.

In caso di ritardo dei treni Freccia (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) compreso tra i 30 e i 59 minuti, Trenitalia riconosce un bonus pari al 25 % del prezzo del biglietto che può essere utilizzato entro 12 mesi per l’acquisto di un nuovo biglietto. La richiesta di indennizzo può essere effettuata decorse 24 ore dall’effettuazione del viaggio e fino a 12 mesi successivi alla data nella quale si è verificato il ritardo.

Nota: quando viaggi con un treno regionale, e questo viene soppresso o si verifica un ritardo in partenza superiore a 60 minuti, puoi ottenere presso tutte le biglietterie un rimborso integrale del biglietto anche nel caso in cui sia già stato convalidato.

Ritardi e cancellazioni quando si viaggia in aereo

aereo

Dal 2014 vale il Regolamento 261/2004/CE che regola i diritti dei passeggeri di aerei (ratificato in Italia con la legge 10 gennaio 2004, n. 12). I diritti valgono per i voli all’interno dell’UE e per i voli che vengono svolti da compagnie aeree con sede nell’UE (comprese l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera) ed hanno, quale destinazione, un aeroporto all’interno dell’UE. Essi, invece, non hanno validità per i voli da paesi terzi con mete nell’UE, nel caso la rispettiva compagnia aerea non abbia la sua sede all’interno dell’UE.

Quali ritardi valgono per i viaggi in aereo:

  • > 2 ore per un tragitto più corto o pari a 1.500 km;
  • oltre 3 ore per un ulteriore tragitto all’interno dell’UE oppure più corto o pari a 3.500 km;
  • > 4 ore per tragitti al di fuori dell’UE oppure più lunghi di 3.500 km

Come nel caso della ferrovia, vale anche per gli aerei: è decisivo il ritardo all’aeroporto di arrivo.

Per i ritardi appena indicati valgono i seguenti rimborsi:

  • 250 EURO per tragitti aerei più corti o pari a 1.500 km
  • 400 EURO per ogni ulteriore tragitto all’interno dell’UE oppure più corto o pari a 3.500 km
  • 600 EURO per percorsi aerei più lunghi di 3.500 km. (non valido se l’aeroporto di partenza e di arrivo si trovano entrambi all’interno dell’UE: in tal caso vale il punto 2)

Per voli non effettuati o cancellati:

– rimborso del prezzo del biglietto
– prossimo volo possibile di ritorno per l’aeroporto di partenza a spese della compagnia aerea
– prossimo volo possibile per raggiungere la destinazione a spese della compagnia aerea
– volo per l’aeroporto di destinazione per la data desiderata (se ci sono posti liberi)

Più rimborso:
– 250 EURO per un tragitto più piccolo o pari a 1.500 km
– 400 EURO per ogni ulteriore tragitto all’interno dell’UE oppure più corto o pari a 3.500 km
– 600 EURO per ogni tragitto più lungo di 3.500 km (non valido se l’aeroporto di partenza e di arrivo si trovano entrambi all’interno dell’UE: in tal caso vale il punto 2: > 1.500 km. all’interno dell’UE = 400 EURO)

Nota: in „caso di circostanze eccezionali“ non avete diritto ad alcun rimborso. Con “circostanze eccezionali” si intendono, per esempio, cancellazioni o ritardi a causa di scioperi, rischi per la sicurezza oppure condizioni atmosferiche estreme.