Coloro che vivono in Italia e vanno in vacanza all’estero sono sempre tutelati dalle leggi che garantiscono i diritti dei passeggeri. Tuttavia, esistono differenze significative tra i vari paesi nel trasporto collettivo dei passeggeri. Il team di CheckMyBus ha esaminato attentamente i diritti dei passeggeri sugli autobus e ha redatto una piccola lista pronta all’uso in vista del tuo prossimo viaggio. Al momento, il regolamento sui diritti dei passeggeri di autobus a lunga percorrenza (UE) n.181/2011 è l’ultimo arrivato in Europa ed è in vigore in Italia da marzo 2013. Questo regolamento sancisce i diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus in riferimento a servizi regolari a lunga percorrenza che hanno origine o fine in un paese dell’UE.
Annullamento o ritardo del bus prima della partenza
In caso di cancellazione, di un ritardo superiore a 90 minuti per viaggi di oltre 3 ore o di overbooking alla partenza, il passeggero ha diritto innanzitutto all’assistenza adeguata come spuntini (pasti e bevande) ed eventuale sistemazione in albergo (dove necessaria e per non più di due notti) oltre a informazioni tempestive entro 30 minuti dall’orario previsto di partenza.
Se non è più possibile partire o in caso di ritardo superiore a 2 ore
In questo caso si potrà scegliere tra 3 opzioni:
1. Continuare il viaggio appena possibile senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili;
2. Rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso del biglietto, oltre all’eventuale ritorno gratuito al primo punto di partenza appena possibile;
3. Qualora il vettore non sia in grado di fornire soluzioni alternative o trasporto al punto di partenza, rinunciare al viaggio e ottenere, oltre al rimborso del biglietto, un risarcimento pari al 50% del prezzo del biglietto.
Problemi durante il viaggio in bus
Il regolamento prevede che il passeggero debba essere costantemente informato, possibilmente in via elettronica, su eventuali ritardi o variazioni nell’itinerario. In caso di perdita di un servizio di trasporto in coincidenza a seguito di un ritardo, il vettore deve informare i passeggeri su collegamenti alternativi. Ma attenzione: la sistemazione in albergo non è prevista nei casi in cui la cancellazione o il ritardo siano dovuti a condizioni metereologiche avverse o gravi catastrofi naturali.
In caso di incidente stradale
Il vettore deve prestare un’assistenza proporzionata alle necessità che può comprendere: alloggio, cibo, indumenti, trasporto ed agevolazione della prima assistenza. In caso di lesioni, perdita o danneggiamento del bagaglio o decesso, il passeggero ha diritto a un risarcimento, da calcolare in base alla legislazione nazionale.
Reclami concernenti la prenotazione o la corsa
Per fare un reclamo riguardo ad un disservizio o ad un danno il passeggero deve inviare un reclamo al vettore entro 3 mesi. A sua volta questo deve notificare al cliente entro 1 mese lo stato della richiesta e fornire entro al massimo 3 mesi dal ricevimento del reclamo la risposta definitiva.
Autorità italiana di controllo
In Italia l’Autorità di controllo nel settore degli autobus a lunga percorrenza è l’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti), ma i passeggeri possono inviare reclami o segnalazione all’Art solo dopo aver preventivamente inviato un reclamo al vettore che ha fornito loro il viaggio.
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