Diritti dei passeggeri: Danni a persone

Diritti dei passeggeri: Danni a persone

Chi risponde ai danni alle persone durante i viaggi?

I danni alle persone sono un tema sensibile fra i diritti dei passeggeri. C’è un limite minimo stabilito per i risarcimenti, ma l’ammontare esatto viene deciso individualmente. La decisione sull’ammontare del risarcimento non viene stabilita da disposizioni UE, ma viene stabilita rispettivamente da un tribunale nazionale o da uno dei tribunali regionali competenti. Importante: il risarcimento deve essere richiesto in maniera ufficiale, in quanto non viene concesso in maniera automatica.

Danni a persone durante il viaggio in autobus

autobus

I diritti delle persone, in caso di danni alle persone, sono regolati, in linea di massima dal regolamento UE 181/2011, ma in questo regolamento si fa riferimento alle relative leggi nazionali, che a loro volta si possono distinguere in leggi a livello regionale. Questo significa che l’istanza rispettivamente competente considera ogni caso in maniera individuale.

Tuttavia il Regolamento UE dispone che il limite massimo per un risarcimento in caso di decesso non possa essere al di sotto dei 220.000 EURO. Il diritto al risarcimento finanziario va fatto valere da almeno uno dei familiari superstiti che, in base alle norme di legge, vengono mantenuti dalla persona deceduta o lo sarebbero stati nel futuro. In Italia il regolamento del 2011 è entrato in vigore come legge nazionale il 1° marzo 2013.

Danni a persone durante il viaggio in treno

treno

Nel caso di danni alle persone ha validità il regolamento UE n. 1371/2007, che è legge in Italia a partire dal 3 dicembre 2009. Essa si applica solo ai servizi ferroviari a lunga percorrenza, escludendo quelli urbani, extraurbani e regionali. In caso di ferimento la compagnia di trasporti deve farsi carico dei costi per la cura e la guarigione.

Anche le perdite finanziarie dovute all’assenza dal lavoro devono essere risarcite. Il risarcimento, in caso di decesso, si basa sulla relativa legge regionale, anche se la compagnia ferroviaria deve almeno coprire finanziariamente i bisogni immediati dei familiari sopravvissuti. Fra questi rientrano anche quelli per il funerale. La somma minima dell’anticipo è di 21.000 EURO. Questo dev’essere messo a disposizione entro 15 giorni.

Danni a persone durante il viaggio in aereo

aereo

Per danni alle persone, a causa di un viaggio aereo, valgono le regole della Convenzione di Montreal. In caso di decesso o di lesioni nei trasporti aerei esiste, fondamentalmente, un limite massimo per i risarcimenti solo nel caso si sia verificata una responsabilità senza dolo. In questo caso la somma massima da risarcire è di 100.000 unità di calcolo. Come anche per i viaggi in treno, la relativa compagnia aerea deve fornire ai familiari superstiti un anticipo per coprire i bisogni immediati che deve essere messo a disposizione entro 15 giorni. La somma minima dell’anticipo deve essere di almeno 16.000 unità di calcolo.